Normativa di riferimento


Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, , nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
    (comma sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 29 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

 

I tempi medi di pagamento non superano i 30 gg

Ammontare complessivo dei debiti – anno 2021
€ 0,00
Numero imprese creditrici – anno 2021
0
Note esplicative
Fonte Dati: Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) -
Ragioneria Generale dello Stato (RGS)