Il codice deontologico è l'insieme delle regole di comportamento professionali di una certa categoria di professionisti.

Le violazioni al codice deontologico, a seconda del livello di gravità, possono comportare provvedimenti di diversa severità, da ammonizioni e sospensioni temporanee fino alla radiazione dall' albo professionale.

Alcune norme previste costituiscono obblighi giuridici ben precisi, riconosciuti dalla legislazione vigente.

Fondamentale nella professione ostetrica inteso come campo di attività e di responsabilità sono:

  • CODICE DEONTOLOGICO - GIUGNO 2010
  • PROFILO PROFESSIONALE - DM 740 1994
  • ORDINAMENTO DIDATTICO (Corso di Laurea e Formazione Post-Base)

I principi e le regole che l' ostetrica/o deve osservare, nell' interesse esclusivo degli assistiti, ai fini del corretto esercizio della professione, devono essere ovunque e in qualunque forma rispettati.

L’ostetrica ha il diritto-dovere di osservare il proprio Codice Deontologico, anche nel contesto internazionale.

La correttezza che contraddistingue lo svolgimento eticamente responsabile dell'attività professionale, secondo il Codice, deve ispirare i comportamenti dell'ostetrica/o in ogni momento della sua vita di relazione.

Primo Codice Deontologico nel marzo 2000 (sull’onda di quello degli infermieri)

Ritocco nel 2006 ( viene tolta la dicitura del tariffario)

Passo successivo - Revisione giugno 2010 (Adeguamento alle EBM)

Codice deontologico: principi guida Lucina 2009

1- Rafforzamento dell’etica nell’ambito di uno scenario politico-sociale e socio-sanitario che, prima ancora di essere pianificatore e gestore della sanità, vuole essere promotore e garante della tutela della salute dell’individuo e della collettività.

2- Visione olistica dell’assisito nell’ottica di “prendersi cura globalmente della persona” e nel rispetto della continuità delle cure ostetriche

3- Clinical governance, sistema entro il quale ciascun professionista garantisce la propria parte di assunzione di responsabilità e competenza e di governo del sistema, in clima di massima collaborazione ed integrazione.

Per Governo Clinico si intende un approccio integrato per l’ammodernamento del SSN, che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini e valorizza il ruolo e la responsabilità dei medici e degli altri operatori sanitari per la promozione della qualità.

Per assicurare la qualità e la sicurezza delle prestazioni, i migliori risultati possibili in salute e l’uso efficiente delle risorse, vengono impiegate metodologie e strumenti quali le linee guida ed i profili di assistenza basati su prove di efficacia, la gestione del rischio clinico, sistemi informativi costruiti a partire dalla cartella clinica integrata informatizzata, la valorizzazione del personale e la relativa formazione, la integrazione disciplinare e multiprofessionale, la valutazione sistematica delle performance per introdurre innovazioni appropriate ed con il coinvolgimento di tutti i soggetti, compresi i volontari e la comunità.

4- Adeguamento delle nuove competenze dell’ostetrica/o alla luce dell’evoluzione della scienza e della conoscenza (procreazione assistita, donazione del sangue cordonale, diritti della partoriente e del bambino, etc.)

5- Evoluzione della disciplina ostetrica MIDWIFERY

6- Apertura e contributo al cambiamento verso modelli assistenziali innovativi basati sulle evidenze scientifiche

ABBIAMO UN RICHIAMO DIRETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO IN DUE LEGGI

-------Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie

Art. 1 Definizione delle professioni sanitarie.

… 2. … Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali

-------Legge 10 agosto 2000, n. 251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

Art. 1. Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica.

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione  sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.

RICHIAMO INDIRETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO Codice penale.

Art. 43. Elemento psicologico del reato.

{I} Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

{II} La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico

IL CODICE DEONTOLOGICO RIBADISCE LA RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE CONSEGUENTE ALLA AUTONOMIA QUINDI:

La responsabilità nasce da un comportamento che deve tenere conto e che deriva da l’ innosservanza:

  • Imprudenza: mancata o tempestiva valutazione delle possibili conseguenze del proprio operato, per cui si agisce avventatamente;
  • Imperizia: mancata conoscenza, per cui si opera senza una sufficiente preparazione o esperienza professionale;
  • Negligenza: mancata diligenza, per cui non si opera con la dovuta cura e prontezza;
  • Inosservanza delle leggi,ordini, regole e discipline vigenti: trasgressione o inadempienza agli obblighi imposti dall’esercizio della professione.

IL NUOVO TESTO DEL CODICE DEONTOLOGICO (giugno 2010) SI DIFFERENZIA DAL PRECEDENTE NELLA FORMA ESPLICATIVA DEI VARI ARTICOLI POICHÈ: VIENE ESPRESSO quasi sempre in forma positiva,senza uso di: “ non deve” “è vietato” “[fare …] è disdicevole” E lo riformula con una valenza di LOGICA PEDAGOGICA e quindi utilizza una forma positiva con l’uso di: “deve” “si impegna” “si attiva” e l’utilizzo del verbo all’indicativo presente.