La FNOPO è la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetricia e, proprio come gli Ordini delle ostetriche, è Enti pubblici non economico, la cui finalità è il perseguimento dell'interesse pubblico coordinato con l'interesse particolare della categoria professionale delle ostetriche.

Gli Ordini e la Federazione garantiscono infatti ai cittadini il legittimo esercizio della professione dei professionisti iscritti all'albo svolgendo, verso questi ultimi, funzioni di vigilanza deontologica e disciplinare, tutela le prerogative, l'indipendenza ed il decoro della professione ed assume il ruolo di rappresentanza della stessa a livello locale (Ordini provinciali/interprovinciali) e nazionale (Federazione).

La fonte normativa principale che delinea l'ordinamento degli Ordini e della Federazione nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), analogamente ad altre professioni sanitarie, è costituita dal DLgsCPS 13 settembre 1946, n.233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e dal relativo regolamento di esecuzione DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233".

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la tenuta degli albi e l'accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione agli albi siano affidati agli Ordini o Collegi professionali.

Ciascun Ordine è diretto da un Consiglio direttivo che viene eletto ogni tre anni dall'Assemblea degli iscritti.

Il Consiglio è composto dal Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, ed un numero di Consiglieri variabile in rapporto al numero degli iscritti al Collegio (da un minimo di uno ad un massimo di cinque Consiglieri).

La FNPO è diretta da un Comitato Centrale eletto ogni tre anni dal Consiglio nazionale composto dai Presidenti di tutti gli Ordini.

Il Comitato Centrale nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario un Tesoriere e tre Consiglieri.

Le attribuzioni e i compiti svolti dai Consigli direttivi degli Ordini e dal Comitato centrale della Federazione sono disciplinati dalle stesse disposizioni del DLgs.CPS 233/1946, e del DPR 221/1950.

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