La FNOPO con circolare n.59 comunica: "(....) Il D.L. 172/2021 - che con l’art. 1 ha sostituito il disposto di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021 - non priva di effetti giuridici gli atti precedentemente adottati dalle ASL e dagli Ordini Territoriali, in quanto ai sensi dell’art. 11, comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (...).

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